ATTUALITÀ
PREVIDENZA

In pensione sempre più tardi, non è tutta colpa di Fornero

 Le leggi che hanno dato il via all’innalzamento dell’età pensionabile risalgono al 2009 e al 2010 con Giulio Tremonti ministro dell’economia e Silvio Berlusconi premier. Poi è arrivato il governo Monti.

 

In questi ultimi tempi si fa un gran parlare dell’innalzamento dell’età pensionabile per effetto della ”cosiddetta” aspettativa di vita. Tutti i politici, nessuno escluso, della maggioranza e dell’opposizione, fanno a gara per rimpallarsi la responsabilità di questa decisione. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, con documenti alla mano e non con fake-news.

Non ci crederete,  ma le leggi che hanno  istituito e dato attuazione al meccanismo dell’innalzamento dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita sono:

• il decreto legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito con la legge n° 102/2009

• il decreto legge 31  maggio  2010 n° 78,  convertito con la legge n° 122/2010

Salvo prova contraria allora al Governo c’era Silvio Berlusconi con ministri Tremonti e Sacconi  appoggiato anche dalla Lega, allora, Nord, proprio quelli che oggi si scagliano ferocemente contro un provvedimento da loro proposto e approvato.

L’art. 12 bis del decreto legge n° 78/2010 recita testualmente:

12-bis. In attuazione alla legge ….. concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva ……e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale.

Commento

• L’art. 12 bis del Decreto n° 78/2010 dà attuazione ….” In attuazione”… all’art. 22-ter comma 2 del decreto legge n° 78 del 1° luglio 2009 che recita testualmente:

o 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento …… e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre mesi.

Quindi con il decreto n° 78/2010 non si fa altro che attuare quanto previsto da un precedente decreto n° 78/2009 ( guarda caso il n° del decreto è lo stesso anche se cambia l’anno).

Il Decreto 78 del 2010 modifica:

• la data di “partenza” del nuovo sistema, anticipandola al 1° gennaio 2013;

• prevede che il riferimento temporale per la determinazione dell’aumento della speranza di vita non sia più quinquennale (decreto 78/2009)  ma triennale.

Legge Fornero

Cosa c’entra la Ministra Fornero, alla quale vengono addossate tutte le nefandezze possibili,  in tutto questo avendo varato la sua legge nel dicembre 2011 dopo ben più di un anno dal decreto 78/2010.

La “cosiddetta” Legge Fornero (legge n° 201/2011) prevede all’art. 24 comma 12 che: 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché' al requisito contributivo …trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78….

Commento

Di fatto la legge Fornero non istituisce il meccanismo dell’adeguamento delle età o requisiti pensionistici legati all’aspettativa di via, ma afferma solo che ai “requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento… trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il problema si pone pesantemente per le donne per le quali è stato accelerato il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile per la vecchiaia portandolo a 66 anni a far data  1° gennaio 2016.

E in questo la Fornero qualche colpa ce l’ha ma non, ripeto, per l’adeguamento dell’età pensionabile.

Tutto questo per la precisione e per la verità storica!

23/11/2017
di Paolo Zani  - p.zani@tuttoprevidenza.it