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Carta di soggiorno per extracomunitari: illegittima la revoca per assenza di reddito

Il Tar della Lombardia accoglie ricorso dell’Anolf Cisl contro la prassi adottata dalla Questura di Milano.

Non si può revocare la carta di soggiorno di un cittadino straniero solo perché senza reddito. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia (sezione di Milano), accogliendo il ricorso di uno srilankese, assistito dall’Anolf Cisl di Milano e dall’avvocato Silvia Balestro. Il giudice, con sentenza numero 1.477 del 2015, ha definito illegittimo l’operato della Questura milanese che, recentemente, aveva rigettato numerose istanze di aggiornamento del documento a chi non era in grado di dimostrare un rapporto di lavoro legale negli ultimi anni.


La carta di soggiorno è un documento che  viene rilasciato a tempo indeterminato agli immigrati che dimostrano di vivere in Italia da cinque anni, di avere un reddito e un alloggio adeguati  e di conoscere la lingua (occorre superare un test ad hoc).


“Le normative nazionali ed europee – osserva Maurizio Bove, presidente di Anolf Milano e responsabile immigrazione della Cisl meneghina – prevedono che la carta di soggiorno possa essere revocata solo in casi ben specifici, come la sopravvenuta pericolosità sociale dell’individuo, ma non è assolutamente contemplata l’assenza di reddito. Sostenere, come fa la Questura, che chi non può dimostrare di avere un reddito certo, o lavora in nero o è un evasore fiscale, è un’evidente presunzione di colpevolezza, che non ha riscontri nella realtà e neppure nella legge. La crisi ha colpito duro anche molti stranieri e non è giusto punirli ulteriormente. Tra l’altro, se davvero si vuole combattere l’evasione, perché partire dagli ultimi?”.


La revoca della carta di soggiorno è scattata per diversi cittadini stranieri che, negli ultimi mesi, come previsto dalla procedura, si sono recati in Questura a Milano per aggiornarla. L’auspicio dell’Anolf Cisl milanese è che dopo la sentenza del Tar la legge venga applicata in modo corretto e uniforme in tutta Italia, senza interpretazioni discrezionali che variano da Questura a Questura.

06/07/2015