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ATTUALITÀ
ACCOLTO IL RICORSO DI FELSA E FIM CISL

Anche i lavoratori somministrati hanno diritto ai buoni pasto

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza condanna la Oxidal Bagno di Cinisello Balsamo in base al principio della parità di trattamento.

Il Tribunale di Monza, in data 22 maggio 2026, si è pronunciato a favore del riconoscimento dei buoni pasto per 12 lavoratori somministrati dall’Agenzia During presso l’azienda metalmeccanica Oxidal Bagno di Cinisello Balsamo. La pronuncia ricalca la sentenza pilota del 3 febbraio 2026 a favore del delegato dei somministrati della FeLSA CISL.

La forza lavoro somministrata nell’azienda era esclusa dalla fruizione del buono pasto di 7 euro per giorno effettivo di lavoro di almeno 4 ore a decorrere dal 1 ottobre 2021. A fronte di una tale palese violazione del principio di parità di trattamento, i lavoratori ha convenuto di impugnare tale accordo dinnanzi al Tribunale di Monza assistiti dal coordinamento milanese della FeLSA CISL e dagli Avvocati Filippo Raffa e Stefano Chiusolo in data 11.07.2023.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza si è dunque espresso a favore della parte ricorrente, riconoscendo ai lavoratori somme nominali comprese tra 2.500 e 3.100 euro in base all’anzianità di servizio come risarcimento danni e l’indennità di mensa.

Tra le ragioni annoverate nella sentenza, rileva il riconoscimento del c.d. “principio di parità di trattamento”, (art. 35 comma 1 d.lgs 81/2015), secondo cui “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”. Secondo il giudice, il riconosciuto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto “contribuirebbe, sia pure in via indiretta, alla determinazione del trattamento economico- normativo applicabile al lavoratore”.

L’importanza di una tale pronuncia risiederebbe, secondo i ricorrenti, nel riconoscimento della “portata generale e inderogabile” del principio che stabilisce la parità di trattamento tra lavoratori somministrati e diretti impiegati nella stessa azienda, dando corpo a quanto previsto dal diritto comunitario (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE) e dal CCNL somministrazione, e costituendo così “un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva”.
Il risultato raggiunto si inserisce nel perimetro di un’intensa attività sindacale che le federazioni di FIM e FeLSA svolgono congiuntamente da 4 anni per garantire ai lavoratori non solo il corretto principio di parità di trattamento (che comprende, oltre ai ticket, anche il riconoscimento del giusto livello contrattuale), ma anche il rispetto della normativa di salute e sicurezza, segnalando agli organismi competenti le numerose infrazioni rilevate (mancanza di corsi di formazione in lingua per lavoratori stranieri, mancanza di DPI adeguati, movimentazione di carichi manuali eccessivi, spogliatoi e mensa non adeguati, utilizzo di muletti diesel in locali chiusi, ecc) e monitorando il corretto utilizzo del contratto di somministrazione (anzianità contrattuali e contingentamento).

29/05/2026