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Il Decreto Legge 101/2019 contiene anche alcune norme a tutela dei riders. Ma restano diverse criticità.
Il 4 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 101/2019 "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" che contiene, oltre ad alcuni provvedimenti di proroga degli ammortizzatori in aree di crisi complessa e di sblocco di alcune importanti vertenze aziendali, anche alcune norme a tutela degli iscritti alla Gestione Separata e dei riders.
Il Decreto dovrà seguire poi il consueto iter per la conversione in legge e, durante questa fase, potrebbe essere soggetto a emendamenti.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione Separata e i riders il DL interviene sui seguenti aspetti:
- migliora le tutele assitenziali per gli iscritti alla gestione separata Inps (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) con la riduzione da 3 a 1 mensilità di contribuzione del requisito per avere diritto all'indennità giornaliera di malattia, all'indennità di degenza ospedaliera, al congedo di maternità, al congedo parentale e alla Dis.Coll;
- specifica che la norma sulla riconduzione al lavoro subordinato (norma di contrasto alle false collaborazioni) si applica anche alla piattaforme digitali.
N.B: La presunzione di subordinazione, già prevista dal Dlgs 81/2015, si applica alle prestazioni lavorative esclusivamente personali, continuative ed eterodirette.
- definisce i riders "lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. Il decreto definisce anche le piattaforme come i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
- stabilisce che i lavoratori possono essere retributi a cottimo (in base alle consegne effettuate) purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi diversi che tengano conto delle modalità di svolgimentto della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. La retribuzione base oraria è riconosciuta a condizione che, per ogni ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Queste disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
- introduce per i riders la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali con iscrizione obbligatoria all'Inail e stabilisce che l'impresa è tenuta al rispetto della normativa su salute e sicurezza prevista dal Dlgs 81/08.
Anche queste disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
- istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un osservatorio permanente composto da ministro, rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la verifica (sulla base dei dati forniti da Inps, Inail e Istat) degli effetti delle nuove disposizioni e per valutare eventuali modifiche.
Alcune considerazioni:
Il Decreto non risolve la questione della qualificazione del rapporto di lavoro e delle tutele che ne derivano. L'estensione del prinicipio di subordinazione, applicato tout court alle piattaforme digitali, mantiene il riferimento al coordinamento spazio temporale e alla continuità della prestazione ma le piattaforme possono coordinare un lavoratore senza che tale coordinamento sia necessariamente di tipo spazio-temporale. Tutto questo rende difficile contrastare le collaborazioni, anche occasionali, spurie e riconsocere il lavoro dipendente con tutte le tutele che ne derivano.
Il decreto fa si che i riders restino inquadrati come co.co.co oppure come collaboratori occasionali (che oggi sono la stragrande maggioranza) i quali non godono di adeguate tutele. Per la collaborazione occasionale non vi è obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps fino a 5000 euro di compenso annui, quindi in questo caso non spettano le tutele relative agli iscritti alla Gestione Separata che il decreto stesso introduce.
Sulle tutele legate allo svolgimento della prestazione lavorativa il decreto interviene in qualche modo sulla parte retributiva ma non fa alcun rinvio alla contrattazione collettiva specifica per la definizione delle voci della retribuzione, per il diritto alla privacy, alla disconnessione, alla trasparenza delle regole di ingaggio da parte degli algoritimi e per godere dei diritti sindacali.
Per una lettura più approfondita anche degli altri punti toccati dal decreto in materia di lavoro allego una scheda di lettura a cura del Dipartimento del Mercato del Lavoro della Confederazione Nazionale.
Valentina Sgambetterra
Dipartimento mercato del lavoro e formazione professionale
Cisl Milano Metropoli