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Tutta la documentazione a cura di Valentina Sgambetterra, del Dipartimento mercato del lavoro e formazione professionale della Cisl Milano Metropoli.
In allegato il Decreto di Regione Lombardia del 7/05/2018 n. 6286 pubblicato sul BURL giovedì 10/05/2018 (pag. 44 – 69) che contiene le indicazioni operative degli indirizzi regionali in materia di tirocini in Lombardia che approva gli standard minimi per la realizzazione delle convenzioni, dei progetti formativi individuali, del dossier individuale e la relativa modulistica.
I nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini" sono entrati in vigore l'8 giugno 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione del decreto). Il testo è frutto di un compromesso raggiunto con le parti sociali e con Regione Lombardia in sede di sottocommissione.
Tra le nostre proposte è stata accetta la modulazione della durata di 6 o 12 mesi in rapporto alla complessità delle competenze declinate nel piano formativo del tirocinante riconducibili ai profili professionali del Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia e referenziati con European Qualification Framework – EQF – ed è stata così ridimensionata:
• 6 mesi di durata massima complessiva per competenze nella fascia EQF 2 – EQF 3
• 12 mesi di durata massima complessiva per competenze nella fascia EQF 4- EQF 8
Non è stato possibile ottenere la modulazione del valore dell’indennità in rapporto alla durata del tirocino ma è stata pattuita una cifra fissa pari a € 500 mensili a prescindere dalla durata.
Inoltre si allega la Circolare n. 8 del 18/04/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che dà indicazioni operative al personale ispettivo utili al corretto inquadramento dei tirocini , in particolare di quelli extracurriculari.
La circolare premette che la programmazione delle attività ispettive presuppone l'attivazione di sinergie con i competenti uffici della Regione di riferimento. Nel merito sottolinea che l'attività di vigilanza, principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi, deve "valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa". In caso di "violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in mancanza dei requisiti propri del tirocinio, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune del rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
A titolo esemplificativo la circolare elenca alcune ipotesi di violazione della normativa.
Valentina Sgambetterra
Dipartimento mercato del lavoro e formazione professionale
Cisl Milano Metropoli
Via Tadino, 23 Milano