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Per l’assistenza di parenti o affini portatori di handicap grave la legge 388/2000 art. 80 c.2 prevede un congedo straordinario della durata massima di due anni, durante l’arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, a settimane o a giorni.
Per portatore di handicap si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’handicap assume connotati di gravità se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
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