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Scelta determinata dal perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19.
Nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 2021 è stata pubblicato il Decreto Legge n.23/2021 che, in ragione della proroga del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, all'articolo 5 prevede un'ulteriore proroga dela validità dei permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021.
Sono quindi prorogati fino alla data del 30 aprile 2021 anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
g) i permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La proroga si applica anche alle richieste di conversione.
Maurizio Bove
CISL Milano Metropoli - Dipartimento Politiche Migratorie
Presidente ANOLF Milano
maurizio.bove@cisl.it