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Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300.
Nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 3 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n 125 del 2020.
Il provvedimento ha prorogato la validità dei permessi di soggiorno fino al 31 gennaio 2021 così come disposto nell'articolo 3 bis:
"I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021."
Sono quindi prorogati fino alla data del 31 gennaio 2020 anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
g) i permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La proroga si applica anche alle richieste di conversione.
Maurizio Bove - Responsabile Ufficio Immigrazione Cisl Milano