FISCO
Disabili e spese mediche, l'Agenzia chiarisce

Con una recente risoluzione sono state definite le spese mediche deducibili a carico dei familiari di disabili e invalidi gravi. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre scorso, ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione sostenute da parte dei familiari.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia se, ai fini della deducibilità, sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, oppure sia sufficiente la

certificazione dello stato di invalidità. In via preliminare, l’Agenzia ha fatto presente che, ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati “disabili” sia:

  • coloro che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita (art. 4, L. 104/92);
  • coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc...

Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L.104/92, l’Agenzia precisa che la grave e permanente invalidità o menomazione (art. 10, c. 1, lett. b)), non implica necessariamente la condizione di handicap grave (art. 3, c.3, L. 104/92). Pertanto, la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione. Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Infatti, con Circ. 55/E del 2001, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che l’accertamento della invalidità civile riguarda la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.

Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. L’Agenzia, infatti, ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino

nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua; gli over65, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (L. 508/88 e Dlgs. 509/88).

04/10/2016
ALLEGATI
18 -spese mediche e di assistenza per disabili
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