PREVIDENZA
Mezzo lavoro, mezza pensione. Ecco come funziona il part-time

I lavoratori, solo del settore privato, prossimi al pensionamento potranno ridurre l’orario di lavoro fino al 60% ma l’assunzione di giovani al loro posto è a discrezione del datore di lavoro. Ecco come funziona la nuova norma e gli aventi diritto.  Su Job Magazine tutti i particolari e un articolo sulla generazione anni Ottanta. 

Il  Ministro del lavoro ha recentemente pubblicato il decreto  che dà pratica attuazione ad una norma prevista dalla legge di stabilità per il 2016 che ha istituito  una forma di part-time incentivato per i lavoratori che sono ormai vicini al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Vediamo, nel particolare di cosa si tratta.

La norma prevede per i lavoratori dipendenti del settore privato, (sono quindi esclusi tutti i dipendenti pubblici con contribuzione Inpdap )   iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria  o alle forme sostitutive ed esclusive,   con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno che maturino entro il 31/12/2018 il diritto alla pensione di vecchiaia  secondo le età previste dalla riforma Fornero, la possibilità di ridurre l’orario di lavoro tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore tra la data di accesso al beneficio di legge e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Dalle età pensionabili previste fino al 31/12/2018 si ricava che risultano interessabili dalle disposizioni in esame gli uomini e le donne che al mese di aprile 2016 hanno una età anagrafica non inferiore a 63 anni e 11 mesi.

Per poter accedere al beneficio, oltre all’età, sono richiesti altri due requisiti:

  1. Stipulare l’accordo con il datore di lavoro
  2. Aver maturato 20 anni di contributi al momento della stipula dell’accordo con il datore di lavoro per la riduzione d’orario;

E’ prevista una tortuosa procedura che schematicamente riportiamo passaggio per passaggio:

  1. E’ preliminare una specifica certificazione Inps che attesti il possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di 20 anni di contribuzione e del raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018;
  2. Poi, il lavoratore e il datore di lavoro si accorderanno per la riduzione dell’orario stipulando un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” nel quale deve essere indicata la misura della riduzione (tra il 60% e il 40%).  Questo contratto ha una durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso all’agevolazione e il raggiungimento del citato requisito della pensione di vecchiaia. Gli effetti del contratto decorreranno dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento da parte dell’INPS dell’istanza autorizzazione finale;
  3. Il datore di lavoro trasmette  alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto perché la Dtl, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto, rilasci il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio;
  4. Il datore di lavoro, acquisita l’autorizzazione della Dtl o trascorsi inutilmente i 5 giorni (silenzio-assenso), trasmetterà istanza telematica all’Inps con il dato di identificazione della certificazione dei requisiti pensionistici richiesti e le informazioni inerenti il contratto di part-time agevolato oltre alle informazioni necessarie per stimare l’onere del beneficio (da intendersi come costo della contribuzione figurativa a quanto pare);
  5. L’Inps entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza telematica ne comunica l’accoglimento o il rigetto. L’Inps infatti procede al monitoraggio delle domande e dei relativi oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa e se questi, anche in prospettiva, risultino superati, anche per una sola annualità, rispetto alle risorse stanziate respinge le domanda di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps e alla Dtl la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

I VANTAGGI PER IL LAVORATORE

Il lavoratore che aderisce all’accordo riceverà a carico del datore di lavoro in busta paga, in aggiunta alla ordinaria retribuzione (ovviamente ridotta per effetto della riduzione d’orario) , un’aggiunta  determinata sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (generalmente 23,81%) che sarebbe spettata sulla parte della retribuzione non più percepita per effetto della riduzione di orario. Ai fini del calcolo della pensione il lavoratore non ci rimette nulla in quanto la retribuzione pensionabile viene considerata “piena” a tutti gli effetti. Il lavoratore “anziano” lavora meno negli ultimi anni prima del pensionamento.

I VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO

Ha la possibilità di ridurre il  costo del lavoro corrispondente al salario non più dovuto relativo alla quota parte di rapporto trasformato. Trattandosi poi di lavoratori “anziani” con retribuzioni medio alte il risparmio sarebbe ancora più significativo.

I PUNTI DEBOLI

  1. Limitare la sperimentazione solo ai dipendenti del settore privato; non si capisce perché i lavoratori del settore pubblico ne siano esclusi.
  2. l’assenza di qualsiasi forma di staffetta generazionale esplicita. A fronte del part-time agevolato il datore di lavoro potrebbe essere interessato ad assumere per le ore perse un giovane (sfruttando anche gli sgravi contributivi parziali previsti per le assunzioni nel corso 2016) ma ciò dipenderebbe esclusivamente dalla sua buona volontà mentre un incentivo all’assunzione di giovani nell’ambito di una vera e propria staffetta generazionale non è assolutamente contemplata.
  3. L’aver limitato la sperimentazione  ai soggetti che compiono l’età pensionabile entro il 31/12/2018 porta di fatto ad escludere tutti i soggetti nati dopo il 1953.

13/06/2016
Paolo Zani
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