STRANIERI
Quote lavoratori extracomunitari: prorogati al 31 dicembre 2015 i termini per le domande

La quota complessiva prevista è pari a 17.850 ingressi, compresi 2.000 lavoratori per Expo 2015.

I ministeri del Lavoro e dell’Interno, in relazione alla “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”, ai sensi del DPCM 11 dicembre 2014, considerato il numero fortemente ridotto di richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (il 21,8% del totale) entro la data di scadenza precedentemente prevista (29 agosto 2015), hanno prorogato, con provvedimento congiunto, i termini per la presentazione delle istanze stesse al 31 dicembre 2015.


La quota complessiva prevista è pari a 17.850 ingressi (compresa la quota di 2000 lavoratori riservati a EXPO 2015, già prevista dal DPCM 12/3/2014).


Di queste nuove 15850 quote, quindi, in realtà soltanto 3.500 sono destinate agli ingressi dall'estero, secondo la seguente ripartizione:


- 1000 riservate ai cittadini che abbiamo completato programmi di formazione/istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 25 luglio 1998, n.286 art.2


- 2.400 per lavoro autonomo, riservati a  coloro che appartengono alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; titolari di cariche di amministrazione e di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n.221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa (art.31)

- 100 per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.


Le rimanenti 12.350 quote, infatti, sono riservate a coloro che sono già in Italia. Nello specifico:


- alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di
4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
6.000 permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o  formazione professionale;
1.000 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro  dell'Unione europea.


- alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di
1.050 permessi di soggiorno  per  studio, tirocinio  e/o  formazione professionale;
250 permessi di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro  dell'Unione europea.


Maurizio Bove
CISL Milano Metropoli - Dipartimento Politiche Migratorie
Presidente ANOLF Milano

01/09/2015
ALLEGATI
072526db2b0dc4763baf5fcdd07fa454
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