Il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Conciliazione e riforma Fornero

Per la condivisione del lavoro tra mamma e papà, ecco la nota del ministro Fornero che introduce in via sperimentale per gli anni 201/2015 il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore.

Legge 92/ 28/06/2012. Decreto Legge 22/12/2012 (GU N° 37 del 13/02/2013). Per favorire una migliore condivisione del lavoro di cura tra mamma e papà. Si introduce in via sperimentale per gli anni 2013- 2014- 2015 il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore.

Ecco quindi quali sono le specifiche:

Un giorno di congedo obbligatorio per il padre lavoratore alla nascita del figlio nato dopo il 1 gennaio 2013.  Il congedo  può essere goduto entro i 5 mesi del bambino. L'indennità prevista è del 100% della retribuzione ed è a carico dell'Inps. La richiesta al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta almeno 15 giorni prima. Il congedo non può essere goduto a ore e può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre.

Due giorni di congedo facoltativo . Questo congedo di 1 o 2 giorni anche consecutivi è condizionato dalla madre lavoratrice che dovrà rinunciare  a 1/2 giorni (se richiesti dal padre )dal suo congedo di maternità.(5 mesi meno 2 giorni). Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente alla madre, L'indennità è pari al 100% della retribuzione. La richiesta al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta almeno 15 giorni prima e deve contenere la dichiarazione della madre di non fruizione dei giorni di congedo chiesti dal padre. Una copia della rinuncia deve essere inviata anche al datore di lavoro della madre. I 2 giorni di congedo facoltativo non sono frazionabili a ore.

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia  (art 4 legge 92/2012). Per favorire un rapido rientro della madre al lavoro dopo il congedo di maternità  e in alternativa totale o parziale del congedo parentale (astensione facoltativa) la legge prevede per la madre lavoratrice la facoltà di richiedere un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte alla spesa del nido pubblico o privato accreditato. Il contributo è pari a 300 euro al mese per un massimo di 6 mesi. Il contributo interviene nei mesi di congedo parentale non utilizzati dalla madre. Il contributo viene erogato direttamente dall'Inps La madre deve farne richiesta all'Inps indicando quale delle due opzioni sceglie e per quanti mesi. Il contributo per la baby sitter viene erogato dall'inps attraverso il sistema dei voucher mentre per il nido il beneficio consisterà nel pagamento diretto alla struttura prescelta e accreditata presso l'Inps. Le risorse disponibili per il 2013 – 2014 – 2015  sono di 78 milioni di Euro. L'inps emetterà uno o più  bandi a cui potranno accedere le lavoratrici richiedenti. Le domande accolte verranno pubblicate in una graduatoria nazionale tenendo conto sia dell'ordine  temporale  che dell'Isee Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto al beneficio per 3 mesi. Le lavoratrici part time usufruiranno dei benefici in misura riproporzionata. Gli asili per accreditarsi debbono farne richiesta all'Inps.

Congedi parentali -  fruizione a ore. Decreto Legge 216/2012( recepimento della direttiva europea in materia di congedo parentale)
Questo decreto modifica l'art 32/Dlgs 151/2001. I congedi parentali per mamma e papà (10 mesi  entro gli 8 anni del bambino) potranno  essere goduti anche a ore secondo le modalità che saranno adottate dai Contratti Collettivi. La lavoratrice o lavoratore debbono preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima e indicare l'inizio e la fine del congedo.

07/05/2013
a cura di Sabina Guancia - Associazione per la famiglia - - info@jobedi.it
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