Salute e lavoro
Sicurezza: la responsabilita' del lavoratore

Puntualmente tutti sanzionati, gli obblighi delineati dal legislatore pongono una base certa al lavoratore...

La recente pubblicazione di alcune sentenze di Cassazione (tra le altre, Cassazione penale, sez..4, 29 gennaio 2013, n.4514), incentrate su casi nei quali è il lavoratore ad essere imputato per aver determinato il verificarsi di un infortunio - in un caso anche mortale - riporta ancora una volta a porre in attenzione il tema dei confini della colpevolezza del prestatore di lavoro. Prevista espressamente la posizione di responsabilità del lavoratore, all’interno della legislazione vigente in materia antinfortunistica (confermando quanto già disposto nelle legislazione precedente),  pur non dovendo in nessuna caso confondere la responsabilità con una condizione aprioristica di colpevolezza, è importante delineare i confini certi tra le due posizioni. La responsabilità del lavoratore affonda le sue basi negli obblighi, di cui all’elenco dell’art.20, del DLGS 81/08 s.m.. Puntualmente tutti sanzionati, gli obblighi delineati dal legislatore pongono una base certa e chiara al lavoratore per conoscere in modo chiaro e diretto quali sono i vincoli ai quali egli deve prestare necessaria attenzione, ma soprattutto pieno e costante rispetto, durante lo svolgimento della mansione. Proprio per non penalizzare il lavoratore, però, il legislatore ha ritenuto di dover riconoscere ai lavoratori due pre-condizioni (non facendolo invece per alcuna altra figura aziendale della prevenzione), affinché si possa concretizzare la posizione di responsabilità del lavoratore e, pertanto, la sua eventuale punibilità in caso di mancato rispetto degli obblighi, posti in capo a tale figura. In questo senso, è il datore di lavoro, in primis, ad essere chiamato, in forma previa, a fornire al lavoratore tutte le informazioni e la formazione adeguate per lo svolgimento della mansione, così come le istruzioni e i mezzi necessari al fine di determinare le condizioni per una conseguente piena assunzione di responsabilità da parte del lavoratore.

QUALI CONFINI DI RESPONSABILITA'
Se riguardo ai mezzi, è più facile ravvisare concretamente l’adempimento dell’obbligo posto in capo al datore di lavoro, nei riguardi degli altri elementi, i confini sono piuttosto sottili, trattandosi non tanto di qualcosa di materiale, ma bensì di immateriale, dovendoci riferire all’info-formazione e alle istruzioni, senza trascurare la correlata azione costante di controllo sull’efficacia e l’adeguatezza di tali interventi e sul rispetto di quanto in essi impartito. Dirimente, infatti, per quanto concerne la condizione di colpevolezza del lavoratore è proprio lo stabilire se le sue azioni od omissioni si possano attribuire ad una mancanza da parte del datore di lavoro in merito a quanto dovuto, sulla base degli elementi dapprima richiamati, o ad un comportamento dello stesso lavoratore giudicabile come abnorme e/o imprevedibile  (come indicato in una storica sentenza della Cassazione penale, del 13 gennaio 2011, n. 685). Se i termini possono risultare indicativi di situazioni lontane dal verificarsi in modo ordinario, occorre che i lavoratori sappiamo che per abnormità e/o imprevedibilità, i giudici non puntano a ravvisare azioni che si potrebbero classificare come assurde e fuori dall’immaginario, ma più spesso come azioni e/o comportamenti che, alla luce di una adeguata formazione e nell’esercizio di una attività lavorativa per la quale se ne ravvisino tutte le competenze, il lavoratore ponga in essere in modo autonomo un’azione che, nel mancato rispetto delle procedure o, in mancanza di queste, nel non rispetto delle consuetudini lavorative, porti al verificarsi di un evento lesivo (per se e/o per altri). E’, pertanto, molto importante che i lavoratori si attengano sempre in modo puntuale alle procedure di lavoro previste o impartite loro dai preposti o da chi aziendalmente incaricato di svolgere la funzione di superiore gerarchico. Ma ancor più, diviene importante e fondamentale per i lavoratori, il non intervenire mai nelle situazione per le quali non si abbiamo specifiche regole o modalità certe di intervento, ovviando con la propria mera esperienza (o autonoma decisione) alla mancanza di procedure certe, invertendo così la propria posizione: da titolare di un diritto a titolare di una posizione di colpevolezza di natura penale.

18/03/2013
Cinzia Frascheri - Responsabile Salute e Sicurezza Cisl Naz.le - info@jobedi.it
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