PER IL 2013
Intesa Artigianato, revisione delle provvidenze

L’Accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali in Lombardia e l’Accordo nazionale sul modello del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo della legge 92 / 2012

Le Parti Sociali lombarde dell’artigianato della Lombardia, hanno sottoscritto l’accordo per leprovvidenze dell’Ente Bilaterale Lombardo dell’Artigianato a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane per l’anno 2013.n L’Accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali in Lombardia e l’Accordo nazionale sul modello del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo della legge 92 / 2012, vedrà intervenire direttamente la bilateralità anche lombarda con ingenti risorse sul fronte del sostegno al reddito dei lavoratori. In tal senso abbiamo dovuto ridefinire ampiamente  le provvidenze del sistema bilaterale artigiano (ELBA).

Pertanto, le seguenti provvidenze sospese il 19 -12 2012 non vengono ripristinate : i Contratti di Solidarietà (CDS); la Sospensione Attività Lavorativa (SAL) e la Sospensione Attività per Deroga (SAD).

Vengono invece confermate, ma ridefinite nella finalità privilegiando l’occupazione le seguenti provvidenze:

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (IAS)
Si conferma l’attuale provvidenza con l’aggiunta di quanto segue:
in caso di assunzione del lavoratore beneficiario della dote di ricollocazione e di lavoratori licenziati per una delle fattispecie previste dalla provvidenza IDM, provenienti dal comparto artigiano, da parte di un’impresa, verrà riconosciuto  un contributo di € 750.

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE (IDM)
Si conferma l’attuale provvidenza per i licenziamenti effettuati entro il 28 febbraio.
Per i licenziamenti effettuati dal 1° Marzo la provvidenza è definita nella misura di € 700 lordi mensili per operai ed impiegati e di € 500 lordi mensili per gli apprendisti, per tre mensilità, in costanza dello stato di disoccupazione, a decorrere dalla cessazione del trattamento pubblico di sostegno al reddito (Aspi e mobilità in deroga). Tali importi sono riproporzionati rispetto all’orario contrattuale di lavoro.
Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione, cessazione di attività o di lavoro o per superamento del periodo di comporto.
La provvidenza è estesa agli apprendisti non confermati al termine del periodo di apprendistato.

Mentre le seguenti vengono modificate  nel contributo e nella misura:

SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)
Il contributo viene rideterminato in € 150 mensili per 4 mensilità

CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA’ (SCO)
Il contributo viene rideterminato nella misura di € 300.

MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)
sarà erogata a quelle imprese che a seguito della avvenuta autorizzazione regionale faranno uso effettivo della CIG in deroga per almeno la metà dei dipendenti effettivamente sospesi pari alla metà meno 1 del numero complessivo di dipendenti in forza nell’impresa considerata.

05/02/2013
Redazione - info@jobedi.it
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