LE AZIENDE DEVONO FORNIRE PROVE
Sicurezza, a gennaio scadono gli obblighi formativi

Secondo l’accordo Stato-regioni sulla formazione imprenditori e lavoratori devono fornire prove di aver seguito i corsi.

Manca meno di un mese, considerando le vacanze natalizie, alla prima scadenza prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per quanto concerne gli obblighi in tema di formazione in materia di salute ei scurezza sul lavoro.

Come previsto nel testo dell’accordo (meglio specificato dalle linee applicative del 25 luglio u.s.), entro la data dell’11 gennaio 2013 dovranno essere portati a compimento inderogabilmente gli obblighi formativi ricompresi nelle due seguenti tipologie:

  • nel caso il datore di lavoro abbia potuto dimostrare («formalmente e documentalmente») che alla data di entrata in vigore dell’Accordo (11 gennaio 2012) erano già stati progettati (e non ancora realizzati) specifici percorsi formativi per le tre figure aziendali della prevenzione: lavoratori, preposti, dirigenti. Oltre a dover essere progettati i percorsi formativi nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, vigenti al momento dell’elaborazione, la prova di tale avvenuta pianificazione, al fine di riconoscerne la validità, deve potersi basare su una documentazione che fornisce prova sufficiente (agli organi di vigilanza) della certa organizzazione del/dei percorso/i di formazione posta in essere in vista della specifica realizzazione (ad es.: richiesta di finanziamento, bando, verbali riunione di progettazione…). Resta inteso che la realizzazione (al più presto) di tali percorsi formativi dovrà essere nel pieno rispetto di quanto già progettato e approvato (e documentalmente dimostrato).

  • nel caso i lavoratori e/o i preposti, avendo svolto il proprio percorso formativo di base, prima di cinque anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2011), debbano assolvere all’obbligo dell’aggiornamento. In tale caso, il datore di lavoro sarà chiamato a dimostrare (all’organo di vigilanza) che la formazione erogata è stata svolta nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti al momento della realizzazione del percorso formativo (fornendo documentazione, anche in questo caso, formalmente e sufficientemente idonea). Pertanto, pur differenziandosi, anche in difetto, dalla durata e dalle modalità previsti per i percorsi formativi, secondo le disposizioni dell’Accordo, basterà dimostrare il rispetto di quanto vigente al momento della realizzazione (che sul piano normativo, risponde al dlgs 626/94). Resta inteso che il corso di aggiornamento da realizzarsi (al più presto) per tali soggetti dovrà basarsi sulle disposizioni indicate dal vigente accordo.
10/12/2012
Cinzia Frascheri - Responsabile nazionale CISL salute e scurezza sul lavoro
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