Salute e sicurezza
Lavoratori edili camuffati da imprese

Il riscontro crescente dell'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi ha spinto il Ministero a dettare regole per far emergere i casi illeciti.

Se non può essere già l'effetto creato dalla recente riforma del lavoro, di certo il grave momento di crisi che il nostro Paese sta affrontando pone un carico pesante sulla già compromessa condizione generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il recente caso dell'Ilva di Taranto ne è un drammatico emblema, costringendo le istituzioni e l'opinione pubblica (i lavoratori sono in mezzo al guado) a doversi schierare a favore della salute di cittadini e dei lavoratori a discapito della tutela del posto di lavoro, o viceversa, divenendo quasi impossibile riuscire a trovare una soluzione armonica che ponga, come a tenuto a precisare anche il Santo Padre, in primaria considerazione sia la salute, sia il lavoro.
E' in questo difficile scenario che l'ultima circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (n.16/2012) va a dettare regole operative per il personale ispettivo, da attuare in cantiere, per arginare il preoccupante fenomeno dell'anomalo aumento dei lavoratori autonomi in questo settore, determinato esclusivamente da una maglia larga del sistema legislativo, in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, immediatamente colta come possibilità di aggiramento delle principali norme di garanzia prevenzionale. Esonerato da alcuni principali obblighi previsti dal dlgs 81/08 s.m., in caso di assenza di lavoratori dipendenti, il lavoratore autonomo, quale impresa individuale, è chiamato a provvedere esclusivamente in prima persona alla tutela della sua salute e sicurezza sul lavoro. In tal senso nei cantieri si è diffuso il ricorso all'esclusiva attività dei lavoratori autonomi (che dai dati Istat risulterebbe in numero maggiore che gli stessi lavoratori subordinati), al fine di ridurre drasticamente gli oneri delle imprese edili per assolvere agli obblighi di tutela delle maestranze.

Dettare le regole


Il riscontro crescente dell'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi (come precisamente sottolineato in avvio di circolare) ha spinto il Ministero a dettare regole operative per gli ispettori del lavoro per fare chiarezza su tali situazioni, facendo emergere i casi illeciti. Avvalendosi, in prima istanza, della definizione di lavoratore autonomo, fornita dal dlgs. 81/08 s.m. (all'art.89) si evince in modo indubbio come per il lavoratore autonomo debba svolgere la propria attività professionale contribuendo alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Da questo ne discende che il lavoratore autonomo possa anche  svolgere attività di natura subordinata, ma esclusivamente nei termini che tale attività non risulti prevalente rispetto a quella di tipo totalmente autonomo e che, comunque, vista la tipologia dell'attività, egli abbia la piena disponibilità di consistenti dotazioni strumentali che gli consentano, sul piano operativo, di essere concretamente autonomo (vd. ad es. macchine, attrezzature...). Nella realtà, invece, la quasi totalità dei lavoratori autonomi impegnati nei diversi cantieri operativi sul nostro territorio non risponde a queste minime regole, evidenziando condizioni stabili di lavoro subordinato, monocommittente, mascherato da lavoro autonomo.

Altro elemento sintomatico della situazione anomala diffusa è determinato dal tipo di lavorazioni affidate ai lavoratori autonomi all'interno dei lavori di cantiere. Se tipici sono gli affidamenti legati ad interventi volti al completamento dell'opera, quali finiture, realizzazioni impiantistiche, singoli interventi specialistici a supporto dell'opera principale, non lo sono i lavori strutturali realizzati quale base dell'opera, come ad esempio interventi di sbancamento, realizzazione di fondamenta, costruzioni con utilizzo di cemento armato. A tale riguardo, la circolare esorta gli ispettori del lavoro a procedere con controlli serrati nei cantieri e nell'ambito dei lavori edili, al fine di realizzare rilievi puntuali sulle situazioni irregolari, contestando le diverse violazioni in atto, a partire da quelle riconducibili all'area lavoristica, ma non meno a quella della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In tal senso, non va trascurato che tali controlli possono riguardare tutti i lavori edili, dalle grandi opere a quelle di più ridotta dimensione e impatto economico, e che la responsabilità colpisce in primo luogo il committente dell'opera e, in forma solo concorsuale, anche il datore di lavoro dell'impresa edile impegnata (quando non coincidenti). Pertanto, sarà quanto mai importante, in caso di committenza privata di opere edili, accertarsi della professionalità, regolarità dei rapporti di lavoro in essere e correttezza dell'impresa alla quale si affiderà l'esecuzione dell'opera, non bastando troppo spesso a garanzia, la sola iscrizione di questa alla Camera di commercio o la propria non diretta competenza sulla materia.

27/08/2012
Cinzia Frascheri - Giuslavorista Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro - info@jobedi.it
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