PROCEDURE
Il congedo di paternita'

Tra le procedure, troviamo che per usufruire dei giorni di congedo il lavoratore deve presentare richiesta scritta con un anticipo di almeno 15 giorni...

L'Inps ha definito le procedure che i lavoratori padri devono seguire per usufruire del congedo obbligatorio (1 Giorno ) e facoltativo ( 2 Giorni) questo in alternativa al congedo della madre.

La circolare dell'Inps precisa: il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi anche durante il congedo di maternità della madre. E' aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio; Il giorno è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità previsto dal D.Lgs 151/2001; Il congedo facoltativo (1-2 giorni ) anche continuativi,è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità; Il congedo facoltativo al padre spetta anche se la madre pur avendo diritto non si avvale del congedo di maternità,  Il padre lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo a una indennità giornaliera ,a carico dell'Inps ,pari al 100% della retribuzione che viene anticipata dal datore di lavoro,salvo i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps.

Tra le procedure, troviamo che per usufruire dei giorni di congedo il lavoratore padre deve  presentare richiesta scritta con un anticipo di almeno 15 giorni,  al datore di lavoro,indicando le date in cui intende fruire del congedo; Nel caso di richiesta dei 2 giorni facoltativi il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di rinuncia a fruire del congedo di maternità a lei spettante  per i giorni richiesti dal padre .La stessa dichiarazione di non utilizzare da parte della madre va presentata anche al datore di lavoro della madre ,l'istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei genitori. Infine, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre vengono riconosciuti i contributi figurativi sia che il periodo coincidente con un rapporto di lavoro,sia per il periodo corrispondente al congedo fuori dal rapporto di lavoro,a condizione che il soggetto possa far valere,al momento della presentazione della domanda,almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione varrà ai fini del diritto e della misura della pensione.

20/03/2013
Rita Brembilla Responsabile Coordinamento Femminile URS/CISL Lombardia - info@jobedi.it
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