TUTTE LE NOVITA' DELLA NUOVA LEGGE
Congedi parentali, cosa cambia per mamma e papà

Al  termine del periodo previsto è possibile chiedere un contributo (300 euro per un massimo di 6 mesi) per la baby sitter o per altri servizi per l'infanzia. Ecco chi ha diritto e come presentare la domanda. Sfoglia il decreto.

Per gli anni 2013, 2014, 2015 lo Stato riconosce 20 milioni di euro per ciascun anno, come copertura finanziaria per il contributo al decreto che stabilisce la possibilità di congedi parentali per il padre e un sostegno al reddito per asilo nido e/o baby sitter. E’ uscito il decreto legge del 22 dicembre 2012 relativo ai congedi parentali ed al contributo che la madre può ricevere dopo il periodo di congedo. E’ importante che tale decreto venga recepito da tutte le lavoratrici ma anche da tutti i lavoratori, affinché possano conoscere le varie possibilità che possono usufruire, nel momento in cui diventano genitori.

Eccone la sintesi

Il decreto legge del 22 dicembre 2012 afferma:

1.      che il padre, lavoratore dipendente, può usufruire del congedo obbligatorio e facoltativo entro il quinto mese di vita del figlio.

2.      che il congedo obbligatorio giornaliero può essere fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

3.      che il congedo facoltativo di uno o due giorni può essere usufruito da parte del padre a patto che la madre non utilizzi il congedo di maternità in quel periodo.

4.      che esso è usufruibile da parte del padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

5.      che  i giorni del congedo, il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, che verrà erogata dall’INPS.

Contributo per l’acquisto dei servizi per la prima infanzia

La madre, al termine del periodo di congedo e negli undici mesi successivi, può richiedere un contributo, pari a 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi, da utilizzare per il servizio di baby sitting oppure per i servizi per l’infanzia. Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia i suddetti devono iscriversi all’Inps e l’inps pubblicherà l’elenco sul suo sito www.inps.it .

Possono accedere al contributo anche le lavoratici part-time in misura proporzionata alle ore lavorative svolte. Per le lavoratrici iscritte ad una gestione separata possono usufruire del contributo fino ad un massimo di tre mesi. Per accedere a tale contributo la madre dovrà effettuare una domanda telematica all’INPS entro i termini stabiliti da esso. A questi bandi, che saranno emanati dall’INPS, possono partecipare le lavoratrici i cui figli sono già nati e le lavoratrici in cui la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.

Non possono partecipare al bando:

q  Le madri che risultano esentate dal pagare i servizi per l’infanzia

q  Le madri che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Nel caso in cui l’esenzione venga riconosciuta successivamente alla percezione del contributo, le lavoratrici non dovranno restituire il contributo già percepito. A livello nazionale, l’Inps, per gli anni 2013, 2014, 2015 farà una graduatoria sulle priorità o criteri che terranno conto della situazione economica del nucleo famigliare di appartenenza. La fruizione del contributo di euro 300 mensili comporta una riduzione di un mese del congedo parentale.

Per gli anni 2013, 2014, 2015 lo Stato riconosce 20 milioni di euro per ciascun anno , come copertura finanziaria per il contributo. Tale copertura finanziaria sarà a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento  in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. In allegato il decreto governativo, perche è importante che venga conosciuto dalle lavoratrici, dai lavoratori e anche, se non soprattutto, dai datori di lavoro affinché  tale decreto sia utilizzato .

15/01/2013
Erika Rivolta - coordinamento donne Cisl Milano
Twitter Facebook