Alcune novità interessanti di inizio 2017 per consumatori e utenti, a cura di Adiconsum.
LEGGE DI BILANCIO 2017
Confermati e ampliati i bonus dedicati alla famiglia
La Legge di Bilancio per il 2017 varata l’11 dicembre scorso e in vigore dal 2 gennaio 2017, ha non solo confermato i precedenti bonus, ma ne ha introdotti di nuovi. Vediamoli nel dettaglio.
NUOVI BONUS
Bonus “Mamma domani” o "Premio alla nascita"
È un bonus di 800 euro per i bambini nati nel 2017 destinato alle prime spese.
Potrà essere richiesto già a partire dal settimo mese di gravidanza.
Bonus nido
È un bonus per le spese sostenute per accedere sia all’asilo nido pubblico che privato. Si tratta di un bonus fino a un massimo di 1.000 euro l’anno per i nati nel 2016.
È un bonus che non prevede limiti di reddito. Viene erogato per la durata massima di tre anni di frequenza del nido.
È erogato anche a quelle famiglie i cui piccoli, a causa di gravi patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare l’asilo nido.
VECCHI BONUS
Bonus bebè
È un bonus 80 euro al mese (in tutto 960 euro l’anno per tre anni con reddito Isee fino a 25mila euro ) che diventa di 160 euro per le famiglie con Isee al di sotto dei 7.000 euro.
Voucher baby sitter
È un bonus di 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi a tutte le mamme lavoratrici che tornano al lavoro al termine del congedo obbligatorio. La legge di Bilancio 2017 ha aumentato il fondo per questi voucher che sono passati da 20 a 40 milioni di euro l’anno per le lavoratrici dipendenti e da 2 a 10 milioni per le lavoratrici autonome.
I voucher non sono cumulabili con il bonus per l’asilo nido .
Bonus cultura
È un bonus di 500 euro ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2017. Il bonus cultura ha fatto la sua comparsa nella legge di Stabilità nel 2016.
IMPORTANTE : entro la fine di marzo , diventerà operativo il 'Fondo Credito Nuovi Nati', per fornire garanzie sui piccoli prestiti alle famiglie che avranno o adotteranno un figlio a partire dal 2017.
Ora non resta che attendere i decreti attuativi che ne regolamentano l’erogazione.
RISPARMIO: BUONI FRUTTIFERI POSTALI
“Attenzione ai rendimenti riconosciuti da Poste”
Il 31 dicembre 2016 sono scaduti i buoni postali fruttiferi ordinari di durata trentennale emessi dal 1 luglio 1986 al 31 dicembre 2016 (serie Q/P).
I buoni fruttiferi postali delle serie "O" e "P" hanno subito delle variazioni dei tassi di rendimento fissati al momento dell'emissione per effetto del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986 (G.U. n. 148 del 28 giugno 1986). Tale decreto, in occasione dell'emissione della serie "Q", ha esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1° gennaio 1987 di tutte le serie precedenti, comprese quindi la "O" e la "P".
I rendimenti della serie "Q" sono: 8% dal primo al quinto anno, 9% dal sesto al decimo, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo, 12% dal sedicesimo al trentesimo anno; la capitalizzazione degli interessi è composta per i primi 20 anni e semplice dal ventunesimo al trentesimo anno.Di conseguenza, la tabella riportata sul retro del titolo non ha valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore di rimborso.
Per completezza, è opportuno chiarire che la variazione in diminuzione operata con il citato decreto del giugno 1986 è avvenuta in virtù dell'art. 173 del codice postale - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - che prevedeva la possibilità di estendere le variazioni dei tassi dei buoni postali fruttiferi "ad una o più delle precedenti serie".
Tale D.P.R. è stato abrogato dall'art. 9 del Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) e quindi non sarà più possibile operare variazioni dei tassi di rendimento dei buoni emessi in precedenza, fatte salve le variazioni già intervenute nel passato.
Tali buoni possono recare sul retro un timbro a secco con rendimenti fino al 20esimo anno diversi rispetto a quelli originari e tale timbro si sovrappone alla tabella di rendimento stampata sul buono.
I risparmiatori sulla variazione e sulla riduzione per legge dei rendimenti, avvenuta nel corso degli anni, non sono stati adeguatamente informati sul rischio di riduzione dei tassi collegato all’investimento.
Diversi giudici, compreso l’Arbitro Bancario Finaziario e la Corte di Cassazione si sono già espressi affermando la “prevalenza delle condizioni riportate sul titolo ed accettate dalle parti, rispetto a quelle dettate dal DM del Tesoro13/06/1986 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148) e applicate da Poste Italiane nella liquidazione di detti buoni.”. I risparmiatori hanno diritto alla liquidazione in base ai rendimenti indicati sulla tabella stampata sul Buono e non calcolata in misura ridotta.
Il consiglio è di non avere fretta di incassare alla scadenza se il conteggio presentato da poste è inferiore e non corrisponde a quanto indicato sul Buono: ci sono dieci anni per farlo prima della prescrizione del titolo.E’ opportuno rivolgersi ad un esperto per una valutazione anche di tipo legale, da intraprendere nei confronti di Poste Italiane.
ENERGIA
Un bonus per chi entra nel mercato libero
Dal 1° gennaio 2017 per i clienti che decidono di abbandonare il mercato tutelato dell’energia elettrica per entrare nel mercato libero è previsto un bonus.
Tali utenti, per un anno intero, potranno fare una prova attraverso la cosiddetta tutela simile, un sito apposito per accompagnare il consumatore verso il mercato libero.
La tutela simile è una particolare offerta di mercato libero di sola energia elettrica (non vengono inclusi servizi aggiuntivi) con condizioni contrattuali obbligatorie e omogenee e condizioni economiche uguali al servizio di maggior tutela (18,635 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse) ma scontate in relazione al bonus che ogni società ha deciso di offrire”.
Questo sistema è partito il 1° gennaio 2017 e terminerà il 30 giugno 2018.
Il contratto del singolo cliente avrà una durata di 12 mesi, potrà essere stipulato una sola volta e non sarà rinnovabile.
I soggetti della tutela simile sono due:
a) l’amministratore che è Acquirente Unico Spa, che si occupa della gestione del sito centrale, dell’ammissione dei fornitori, della verifica e del mantenimento dei requisiti da parte dei partecipanti;
b) i facilitatori, ossia le associazioni dei consumatori le organizzazioni dei rappresentanti delle Pmi che supportano i clienti nella comprensione delle offerte.
A chi non sceglie il proprio fornitore di mercato libero, anche attraverso la Tutela SIMILE, continuano ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità per il servizio di Maggior Tutela.
Nella sezione del sito Tutela SIMILE, offerte domestiche, è possibile visualizzare la pagina delle offerte dei bonus, elencate in ordine decrescente di Bonus con indicazione del venditore (nome e logo) e del numero di disponibilità.