UNA GUIDA PRATICA
Canone Rai. chi paga, chi non paga, cosa si rischia

Da quest'anno la tassa  si paga con la bolletta elettrica. Ecco tutto quello che è bene sapere

Da questo anno il canone Rai  verrà addebitato sulla bolletta elettrica , e per il 2016 il canone annuo ordinario è ridotto a 100 euro .

Il canone annuale verrà addebitato in 10 rate mensili che si intendono scadute da gennaio a ottobre. Limitatamente al 2016 il primo addebito di canone avverrà nella prima bolletta elettrica a partire da luglio.

“Il canone è dovuto una sola volta per gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto o dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica . La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica” (dal sito Rai).

Sono esenti dal pagamento del canone Rai i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che presentano un reddito non superiore a 8.000 euro annui, da intendersi comprensivo di quello del coniuge. Inoltre il contribuente non deve essere convivente con altre persone titolari di un proprio reddito.

Emanato il 24 marzo l’atteso provvedimento dell’Agenzia delle entrate sull’autocertificazione, Ciò significa che l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della dIchiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.

Come si certifica di non possedere un apparecchio Tv

È disponibile in rete il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del Dpr n.445/2000).

Chi deve presentare l’autocertificazione di non detenere apparecchi Tv all’Agenzia delle entrate?

Solo ed esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o, se defunti, i loro eredi. Quindi, i vecchi abbonati Rai non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza elettrica. In particolare, si deve inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate:

  • quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una Tv in alcuna casa, allora il titolare della fornitura di energia elettrica deve dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare dell’utenza elettrica detiene un apparecchio televisivo;
  • se in passato era stato fatto il suggellamento, ora si deve dichiarare di non detenere altri apparecchi oltre a quello suggellato. A fare la dichiarazione deve essere sempre il titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e deve dichiarare che nessun componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali è intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica, detiene un televisore;
  • quando in una famiglia ci sono due o più bollette della luce intestate a due persone differenti, allora bisognerà dichiarare che il canone non deve essere addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto è già pagato in relazione all’utenza elettrica intestata all’altro componente della stessa famiglia anagrafica (il tal caso bisognerà mettere il codice fiscale di chi paga). Quindi, se si hanno due o più case, ma la bolletta della luce è sempre intestata ad un solo componente della famiglia, sempre alla moglie ad esempio, allora non si deve presentare alcuna autocertificazione, nemmeno se il vecchio abbonato Rai era il marito.

Come si presenta la domanda di autocertificazione di non possesso Tv:

  • direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia stessa;
  • tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, c. 3, del Dpr 322/1998, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente (Caf). La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. È fatto comunque obbligo ai suddetti intermediari di: consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso; conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva. I suddetti documenti devono essere conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibiti a richiesta dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite SERVIZIO POSTALE. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione deve essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita a richiesta

Considerato che il Caf non ha ricevuto alcuna istruzione e neppure il programma per gestire questo incarico, ed inoltre l’affollamento nelle sedi per la compilazione dei 730, consigliamo di utilizzare per l’inoltro della domanda il servizio postale.

Entro quale termine va presentata l’autocertificazione di non possesso Tv:

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo del servizio postale entro 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016 . Essa ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale da 1 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.

La dichiarazione presentata dal 1 luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1 luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1 febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Attenzione ai ritardi!

Cosa si rischia in caso di autocertificazione falsa. In caso di autocertificazione fasulla, oltre al recupero dell’imposta non versata dietro una sanzione che risulta essere di 5 volte il canone o i canoni non pagati, il contribuente rischia anche di incorrere in un’ulteriore sanzione penale per falsa dichiarazione.

COME VA COMPILATO IL MODELLO PER L’ESENZIONE

Il modello di autocertificazione contiene, da un lato, una sezione riservata all’inserimento dei dati anagrafici, e dall’altro una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv, in conformità a quanto sancito dalla legge di Stabilità 2016, che ha appunto diminuito a 100 euro il canone Rai, immettendone però il pagamento direttamente nella bolletta elettrica dell’utente.

Sulla base della diversa tipologia dichiarativa, il contribuente è tenuto a compilare il quadro A oppure quello B del modello.

Il Quadro A

Si tratta della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.

Il Quadro B

Si tratta della sezione riservata a tutti i contribuenti che non devono pagare in quanto il canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica , ad esempio quando due soggetti conviventi, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sono intestatari di utenze elettriche distinte. In questo caso, il codice fiscale da riportare nel campo dichiarazione è quello del membro della famiglia che ovviamente paga il canone.

Alcune domande più frequenti

Si paga il canone Rai per la radio detenuta in ambito familiare?

No, secondo quanto disposta dalla legge n. 449/27 dicembre 1997, non esistono più canoni ordinari per apparecchi radiofonici in ambito familiare.

Chi possiede un computer privo di sintonizzatore Tv o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone Tv. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

Possesso di più’ di una televisione, quante volte si paga?

Risulta dovuto un solo canone Rai indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti all’interno dell’abitazione del nucleo familiare.

Ho una seconda casa devo pagare un altro canone TV?

No Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria dimora.

Possesso di più’ di un immobile, quante volte si paga?

Anche in questo caso, è dovuto un solo canone Rai indipendentemente dal numero di immobili posseduti dal nucleo familiare. A titolo esemplificativo, quindi, se un determinato soggetto, con nucleo familiare composto da 4 membri, risulta essere il titolare di un immobile in città, dove vi ha sia la propria residenza che quella dei rispettivi familiari, e di uno in campagna, l’imposta sulla tv dovrà pagarla soltanto tramite il contratto di energia elettrica collegato alla prima abitazione (casa in città), e non alla seconda (casa in campagna). Grazie alle istruzioni comunicate dall’utente stesso al momento della sottoscrizione del contratto della luce circa la destinazione dell’abitazione (di residenza o no), la compagnia elettrica dovrebbe essere già in grado, in maniera autonoma, di prescrivere o meno quando addebitare il canone Rai.

Qualora una coppia detenga una seconda abitazione e i coniugi abbiano due residenze diverse quante volte si paga?

La situazione si complica. Nonostante, come detto, sulla seconda casa non scatti l’imposta sulla Tv in quanto non vi viene stabilita alcuna residenza, quando uno dei due coniugi vi ha fissato invece la rispettiva residenza, sarà costretto a pagare il canone Rai anche sul secondo immobile in quanto la società elettrica addebiterà, sul correlato contratto di energia elettrica, il relativo importo. Si verrà così a delineare un vero e proprio doppio pagamento: uno per ogni immobile dove risulta fissata la residenza. E’ quanto emerge dalle nuove disposizioni normative che presumono la sussistenza della televisione ogni qual volta l’utente abbia instaurato, presso l’abitazione di residenza, un contratto della luce. Nuove utenze. In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, ossia a novembre o dicembre, “il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo“.

Famiglia: chi paga?

Il canone Rai è dovuto una sola volta per nucleo familiare: al pagamento, per la stessa famiglia, dunque è sufficiente che provveda un unico soggetto.

Cosa si intende per famiglia anagrafica?

Il provvedimento parla di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di componenti della famiglia anagrafica. Il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate ricorda che “ per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del Dpr n. 223/1989)”.

Tra moglie e marito chi paga?

Risolto il problema della moglie e del marito. Ossia, se la moglie paga la bolletta della luce ed il marito pagava l’abbonamento alla Tv, chi deve pagare il canone Rai? La risposta è: la moglie. Ossia i vecchi abbonati saranno sostituiti dal componente della famiglia che paga la luce. Nel decreto, infatti, è previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone di abbonamento televisivo al titolare del contratto di energia.

I soldi vanno prioritariamente per la luce?

Una buona notizia. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Ossia, se non dite cosa state pagando, i soldi vanno per il pagamento della luce, evitando, così, problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.

Solleciti di pagamento ?

“In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone”. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.

Distacco della luce?

Una buona notizia. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

Rimborsi per pagamenti non dovuti?

Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della richiesta , mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con modalità.

06/04/2016
Pia Balzarini e Emilio Didonè
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