Il notiziario del Coordinamento Donne della Cisl milanese fa chiarezza su un tema molto importante.
Il decreto attuativo della L. 183/2014 Jobs Act nell’ art. 7 stabilisce per quanto concerne il congedo parentale che possa essere fruita a ore “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale” (modifica dell’art. 32 comma 1-ter, D.lgs. 151/2001 Testo Unico su maternità e paternità).
Attenzione: quando si cerca di compilare il modulo di richiesta di congedo parentale a ore nel sito dell’INPS (la domanda deve essere fatta solo telematicamente – si consiglia di rivolgersi a Inas), ci si accorge che la procedura richiede l'inserimento del "numero di giornate intere di congedo parentale da fruire su base oraria", nell'intervallo di tempo, all'interno di un mese solare, durante il quale si intende fruire del congedo parentale ad ore. Ciò comporta l'indicazione di almeno un giorno intero di congedo parentale, corrispondente a due mezze giornate di congedo fruito ad ore, all'interno dello stesso mese solare.
Ad esempio, se si intende richiedere il congedo parentale su base oraria - sulla base della disciplina legale - per la metà del proprio orario di lavoro per 4 mezze giornate dal 24 al 27 agosto 2015, nella domanda di congedo dovranno essere indicati 2 giorni interi di congedo nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto o in arco temporale più breve che inizia con il 24 agosto e termina con il 27 agosto.
Nel caso in cui si intendano richiedere 4 mezze giornate di congedo parentale, corrispondenti a 2 giorni interi di congedo parentale, nelle giornate comprese tra il 30 agosto e il 2 settembre sarà necessario presentare due distinte domande di congedo: una (per un giorno intero di congedo da fruire frazionato) per il periodo 30-31 agosto e l'altra (per l'altro giorno di congedo) per il periodo 1-2 settembre, non potendo inserire in procedura - per ogni istanza - un periodo che vada oltre il mese solare.
Non è possibile, inoltre, richiedere una singola giornata di congedo ad ore e inserire 0,5 nel campo predisposto per indicare il numero di giorni di congedo parentale in modalità oraria che si intende fruire.
Nel campo dedicato all'intervallo temporale di fruizione del congedo ad ore occorre inserire almeno due giorni solari.
L’unico problema che potrebbe sorgere nell’invio della richiesta di congedo parentale fruito ad ore riguarda il caso del congedo fruito sulla base della disciplina contrattuale, anche di livello aziendale (art. 32, comma 1-bis, T.U.), e non di quella prevista dalla legge per la generalità dei lavoratori, anche di quelli il cui contratto collettivo di lavoro non prevede nulla al riguardo (art. 32, comma 1-ter, T.U.).
Nel primo caso, infatti, il contratto potrebbe aver previsto, ad esempio, la possibilità di fruire del congedo per 2 ore al giorno soltanto. In tale ipotesi, l’invio della domanda deve essere comunque possibile e se la procedura non lo consente occorre presentarla tramite una Pec.