PREVIDENZA
Blocco pensioni: come funziona il rimborso

Parte del maltolto per gli anni 2010-2012 arriva con il cedolino di agosto. Tutto quelle che c'è da sapere, cosa fare e a chi rivolgersi. Le milanesi di Finp Cisl e di Inas a disposizione per ogni informazione

I fatti . E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.l. 21 maggio 2015, n. 65 che reca - tra “Le disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie Tfr” - anche il meccanismo di ricalcolo delle pensioni, dopo che la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24 c. 25 del D.l. n. 201/11 che aveva disposto - per gli anni 2012 e 2013 – il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni, per i trattamenti superiori a tre volte la pensione minima Inps .

Pagamento arretrati - Tutti i pensionati interessati riceveranno in pagamento gli arretrati insieme al cedolino pensione del mese di agosto 2015. Ovviamente chi percepiva nel 2012 una pensione mensile lorda inferiore a 1.443,00 euro mese non ha diritto a nulla in quanto non interessato dal blocco delle perequazione automatica introdotto dalla legge Fornero, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale: in questi casi fino a tre volte il minimo la perequazione automatica è sempre stata applicata. Anche chi percepiva una pensione lorda superiore ai 2.900 euro nel 2012 non riceverà nessun arretrato con il cedolino pensione del mese di agosto 2015, così è stato scritto nel   Decreto legge in questione. Le somme arretrate saranno soggette a tassazione separata se relative agli anni 2012, 2013 e 2014. Questo comporterà un minor carico fiscale in quanto l’aliquota applicata sarà l’aliquota media degli ultimi due anni e su queste somme arretrate non si applicheranno le addizionali regionali e comunali. Per i pensionati deceduti in quest’arco di tempo e aventi diritto le somme dovute saranno erogate agli eredi legittimi che dovranno presentare una domande di rate maturate e non riscosse entro il termine di scadenza.

Qui di seguito seguono “alcune istruzioni per l’uso” su questa complicata vicenda, che ha messo a nudo in questo Paese i delicati rapporti tra chi ha la responsabilità di fare le leggi e chi invece ha la responsabilità di controllare regolarità e applicazione della legge. Questi sono semplici consigli, concordati tra Fnp pensionati e il patronato Inas, di come muoversi informati. E’ rivolto a tutti i pensionati che, loro malgrado, si trovano coinvolti a pieno titolo in questa penosa vicenda.

Disposizione operativa congiunta di Fnp Cisl e Inas Cisl per il territorio di Milano metropoli

Al fine di rispondere in maniera univoca e soddisfare le sollecitazioni dei tanti pensionati, interessati dalla sentenza "RIMBORSO ARRETRATI PENSIONE", che si rivolgono alle nostre sedi per avere chiarimenti e indicazioni su come procedere per ottenere l’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, dopo attente verifiche di questa mattina, abbiamo concordato una linea da seguire univoca per Fnp e Inas nell’area metropolitana di Milano.

Per prima cosa è importante chiarire che IL TERMINE per l'eventuale prescrizione resta comunque cinque anni. Quindi con cinque anni di tempo per presentare eventuali ricorsi, in prima istanza, si può suggerire ai pensionati che si  rivolgono alle nostre sedi di aspettare la conversione in legge del decreto 65/15, che dovrà avvenire entro il 21 luglio p.v. con l'emanazione della relativa circolare Inps su argomento. Pertanto, i pensionati interessati possono godersi tranquillamente le ferie e noi, Fnp e Inas, programmare gli appuntamenti per inquadrare la loro situazione a partire da settembre 2015.

1. I PENSIONATI interessati che comunque vogliono intervenire immediatamente, senza attendere la Circolare INPS e le disposizioni operative centrali della CISL sulla linea di contenzioso, possono inviare subito alla Direzione Generale dell’Inps, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una istanza di esecuzione della sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale di cui vi alleghiamo il fac-simile della lettera predisposto dai legali FNP.  Tale comunicazione molto probabilmente potrebbe essere rigettata dall’Inps perché non inviata in formato elettronico così come previsto dalla legge ma, almeno, si soddisfa l'esigenza urgente del pensionato interessato nostro iscritto che vuole fare qualcosa subito. Consigliamo comunque all’utenza di conservare copia di tutto per eventuali attività successive.

2. DOPO la conversione in legge del decreto 65/2015 e relativa Circolare Inps, che dovrà avvenire come abbiamo già detto entro il 21 luglio p.v., finalmente arriveranno le linee guida per l’eventuale contenzioso dalla CISL e i punti INAS saranno a disposizione per tale attività.

3. A QUESTO PUNTO le sedi FNP CISL potranno raccogliere la documentazione necessaria per attivare le richieste all’INPS (dobbiamo però attendere prima le relative circolari e istruzioni centrali) e in sinergia con l’INAS tutelare i nostri Iscritti.

4. E’ EVIDENTE che l’attività svolta in questo modo, con un filtro efficace della FNP CISL, potrà tradursi in una effettiva opportunità di proselitismo. Solo per i pensionati iscritti alla Fnp (e i non iscritti si devono iscrivere alla Fnp) godranno poi dell’eventuale tutela giudiziaria in via preferenziale . Infatti non viene scartata neppure l'ipotesi di presentare eventuali cause cosiddette "pilota" (o altre procedure in via giudiziaria), qualora i legali convenzionati Inas lo riterranno possibile e perseguibile.

5. SI RICORDA infine che l'INPS attiverà d'ufficio la ricostituzione di quei trattamenti pensionistici in essere che beneficiano dell'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e liquiderà le somme spettanti dal prossimo 1° agosto. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, le somme arretrate saranno assoggettate ad IRPEF con il regime della tassazione separata, mentre quelle di competenza 2015 saranno assoggettate a tassazione ordinaria.

6. Il ricalcolo verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate , tra queste occorre distinguere i trattamenti dei de cuius sui quali è stata determinata la pensione ai superstiti rispetto alle altre tipologie (pensioni eliminate, ad esempio, per decesso, per revoca ass. IO/pens. IO, per scadenza ass. IO). Si fa presente che in questo secondo caso sarà necessario per gli eredi presentare apposita domanda degli aventi titolo, e nei limiti del termine di prescrizione (non sono però ancora stati pubblicati i relativi moduli). L’erogazione per le pensioni di "reversibilità" in pagamento dovrebbe essere invece automatico senza alcuna domanda.

Per qualsiasi eventuale chiarimento i pensionati interessati possono rivolgersi presso una delle nostre sedi Cisl sparse nel territorio dell’area metropolitana.

09/07/2015
a cura di Emilio Didone'
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