ANOLF-INAS
Bonus bebè: anche chi ha il permesso di soggiorno

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita.

Con circolare 93/2015 l’Inps ha aggiunto tra i beneficiari del Bonus bebè gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), che inizialmente non erano previsti.

Rimangono, tuttavia, ancora esclusi i titolari di regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa (lavoro, attesa occupazione, famiglia) e i loro familiari nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati Ue residenti nel territorio dello Stato.

Sulla base degli orientamenti della giurisprudenza in tema di discriminazione, che già in passato ha esteso ai titolari di permesso di soggiorno analoghi benefici, Anolf e Inas di Milano ritengono che il Bonus bebè debba essere riconosciuto e concesso alle suddette categorie di stranieri. Per tutti questi soggetti verranno, quindi, inviate le relative domande all’Inps.

Poiché verosimilmente le domande non verranno accolte, Anolf e Inas Milano si impegneranno a tutelare gli stranieri per l’eventuale ricorso e ricordano che le domande debbono essere presentate entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo o entro il 27 luglio 2015 per il periodo tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M., il 27 aprile 2015.

Maurizio Bove - Presidente Anolf Cisl Milano

Remo Guerrini - Direttore Inas Cisl Milano

27/05/2015
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