E' entrato in vigore il Decreto Legislativo 40/2014 con il quale si dà attuazione alla Direttiva Europea 98/2011.
E' entrato in vigore il Decreto Legislativo 40/2014, che trovate in allegato insieme alla circolare esplicativa emanata dal Ministero dell'Interno, con il quale si dà attuazione alla Direttiva Europea 98/2011 e vengono introdotte alcune importanti novità al Testo Unico sull'Immigrazione:
- l’inserimento della dicitura “Permesso Unico Lavoro” su quelle tipologie di permesso di soggiorno che, se pur rilasciati in seguito ad ingresso in Italia per motivi diversi dal lavoro, come nel caso dei ricongiungimenti familiari, consentono comunque l'attività lavorativa.
Dalla nuova dicitura saranno però esclusi, se pure consentono regolare svolgimento di attività lavorativa: i permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi umanitari, per rifugiati, per protezione sussidiaria, per studio e per alcune figure professionali che entrano in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi.
- il limite massimo entro cui, dal momento della domanda, deve essere rilasciato, rinnovato o convertito il permesso di soggiorno si innalza da venti a sessanta giorni. Così come viene innalzato da quaranta a sessanta i giorni il termine entro il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve esaminare una domanda per i flussi e concedere il nulla osta all’ingresso del lavoratore in Italia.
- viene eliminato esplicitamente l’obbligo ad esibire il contratto di soggiorno per rinnovare il permesso per lavoro.
- per quanto riguarda i prossimi Decreti Flussi, le domande di assunzione dei lavoratori provenienti dai Paesi Terzi verranno esaminate nei limiti dei tetti numerici stabiliti. Non vi sarà più, cioè, l’obbligo da parte dello Sportello Unico di esaminare ed eventualmente emettere un provvedimento di diniego per tutte le domande che eccedono la quota prefissata. Solo in caso di nuove quote che dovessero rendersi successivamente disponibili verranno esaminate le domande rimaste inevase.
- infine, viene definitivamente cancellato un articolo di un Regio decreto del 1931 secondo il quale il personale di ferrovie, tramvie, autolinee e linee di navigazione interna doveva essere necessariamente cittadino italiano. Ricordiamo che già qualche anno fa il Tribunale di Milano aveva dichiarato questa norma discriminatoria in seguito ad un nostro ricorso nei confronti di ATM, che aveva escluso un ragazzo marocchino dalla possibilità di partecipare ad un bando per essere assunto come tramviere.
Maurizio Bove
CISL Milano Metropoli - Dipartimento Politiche Migratorie
Presidente ANOLF Milano