La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2,3,4,29,32,35 e 118, 4° comma, della Costituzione.In SFOGLIA IL DOCUMENTO l'aggiornamento
su tutta la normativa alla luce della circolare INPS n^ 159 del 15 novembre 2013.