Intervenendo sul testo della legge regionale n.28 del 2009 con due brevi articoli, i datori di lavoro possono sostituire il proprio registro cartaceo degli infortuni sul lavoro, con uno su supporto informatico.
La regione Puglia, intervenendo con una propria legge di carattere modificativo e integrativo, è andata a regolare, innovando, quanto già previsto dal legislatore del DLGS 81/ 08 s.m. in tema di informatizzazione del registro degli infortuni aziendale. Intervenendo sul testo di una legge regionale del 2009 (la n.28, “Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”), con due brevi articoli, è stata avviata la procedura di che permette ai datori di lavoro di poter sostituire il proprio registro cartaceo degli infortuni sul lavoro con un registro su supporto informatico, contenente tutti i dati già previsti e richiesti dalle normative specifiche. Tale registro, una volta sostituito con la versione informatizzata, non dovrà più essere vidimato da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente che rimarrà, comunque, titolare del diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia cartacea, ottenuta mendicante stampa, del registro. Dando concretezza a quanto già disposto nella normativa vigente in tema di salute sicurezza sul lavoro (all’art.18, comma 1, lett.r), la regione Puglia, se da un lato ha favorito il processo di semplificazione e sburocratizzazione, da tempo in atto, dall’altro ha reso fattivo il campo sul quale, al varo della normativa nazionale, molto fu detto in merito alle conseguenze che tale innovazione avrebbero potuto determinare.
LE VERIFICA DEL REGISTRO
Prima fra tutti, la non più immediata possibilità di verifica del registro degli infortuni da parte del RLS/RLST che, pur essendo titolare del diritto ad averne copia, non di frequente ha la possibilità di accedere in modo libero a computer aziendali messi a disposizione per lo svolgimento del ruolo. In secondo luogo, il ritardo nell’avvio del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), in funzione del quale l’informatizzazione del registro (e non solo) era stata introdotta nella normativa vigente prevedendo un sistema a rete dei dati sul piano sanitario che avrebbe dovuto (già) dar modo di dialogare tra enti competenti (Inail, regioni, ministeri..), potendo mappare la situazione generale in merito agli infortuni sul lavoro: sia in funzione di quelli di durata pari ad un’assenza di almeno un giorno, da tracciare a scopo statistico, sia in funzione di quelli relativi ad una assenza di durata superiore a tre giorni, a scopo di acquisirne tutti i dati e le informazioni sul piano assicurativo. Riconoscendo il merito alla regione Puglia di quanto avviato, sarà importante che dalla stessa regione vengano, anche al più presto, esempi di buone prassi aziendali relative alla gestione, secondo un modello partecipativo e prevenzionale, del registro informatizzato degli infortuni sul lavoro, non andando così a vanificare le conquiste fatte con il DLGS 81/08 s.m., in merito all’accesso ai dati da parte dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, ma valorizzando al meglio le semplificazioni previste.